Lo statuto dell'associazione

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
= FORMICA Onlus =

Articolo 1 - COSTITUZIONE
E' costituita l'Associazione denominata:
"Associazione per la Formazione, il Miglioramento e l’Innovazione in Campo Agro-alimentare - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
in breve
= FORMICA Onlus =
che possiede i requisiti per essere qualificata organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Articolo 2 - SEDE
La sede legale dell’associazione è in Avellino alla via Vasto n. 29, presso lo studio del dott. Fernando Morante.
La sede dell'associazione potrà essere trasferita su deliberazione del Comitato Direttivo. Con analoga procedura potranno essere individuate sedi secondarie o accessorie.

Articolo 3 - DURATA
La durata dell'associazione è illimitata.
Articolo 4 - FINALITA' ED OGGETTO
L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro neppure indiretto o di tipo economico, politico, sindacale e si propone, in campo nazionale ed internazionale, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460), scopi culturali e comunque di utilità sociale.
Essa intende rivolgere la propria attività istituzionale ad azioni di interesse sociale, alla tutela dell'ambiente e della natura --con espressa esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22-- ed alla valorizzazione delle risorse naturali, con particolare riguardo al settore agro-alimentare.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato D.Lgs. 460/97, le finalità solidaristiche saranno perseguite, nell'ambito dei detti fini istituzionali, attraverso le seguenti attività:
- azioni finalizzate alla promozione e diffusione di metodi di produzione e trasformazione degli alimenti ecosostenibili ed a ridotto impatto energetico;
- azioni finalizzate alla promozione e alla garanzia della sicurezza alimentare (intesa nel duplice significato di "food safety" e "food security"), in particolare per popolazioni in ritardo di sviluppo e di comunità o persone in difficoltà;
- azioni finalizzate alla riduzione dell'inquinamento mediante il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti e scarti del settore agro-alimentare;
- promozione e patrocinio di azioni scientifiche, culturali e sociali finalizzate alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e all'educazione alimentare, con particolare attenzione alle caratteristiche microbiologiche, igieniche, nutrizionali e di interesse salutistico per l'uomo e gli animali delle produzioni agro-alimentari attraverso la corretta gestione, la conservazione, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e con realtà operative ed economiche nel settore agro-alimentare;
- attività di formazione e di istruzione, anche in concorso con altri soggetti, strettamente connesse ai temi della tutela dell'ambiente e della natura, della produzione e trasformazione ecosostenibile di alimenti e della sicurezza alimentare, destinate ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- ogni altra attività, iniziativa od intervento strettamente finalizzati al raggiungimento dagli scopi di cui sopra e che, per loro natura, possano essere ritenute accessorie e/o integrative a quelle istituzionali (quali, ad esempio, il reperimento di fondi necessari per il loro finanziamento), le quali, come tali, saranno svolte nel contesto delle attività istituzionali ed in stretta connessione con queste ultime.
In via del tutto marginale ed occasionale, l'Associazione potrà effettuare, quale attività direttamente connessa a quelle istituzionali, la commercializzazione di prodotti, beni e servizi -sempre pertinenti l'ambito delle sue attività principali- nei confronti di soggetti estranei all'associazione ed a parità di condizioni, anche non in occasione di eventi e manifestazioni culturali dalla medesima organizzate, al solo fine di finanziare la sua attività principale.
Le eventuali attività commerciali dovranno possedere il carattere della marginalità, secondo i criteri richiamati dall'art. 20 bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, dettati specificamente dal D.M. 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, e comunque rispettare le condizioni dettate dalla normativa in vigore per gli enti non profit.
In particolare l'associazione potrà:
- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla creazione, alla gestione, all'assistenza delle iniziative di cui sopra;
- collaborare con Enti ed Istituzioni per la promozione di attività di studio e di intervento, sia direttamente sia indirettamente organizzando riunioni, convegni, seminari, occasioni e gruppi di studio;
- aderire in qualunque forma ad altri Enti ed istituzioni che svolgano attività e si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli dell'Associazione medesima;
- gestire portali internet funzionali alla migliore organizzazione delle attività associative ed alla diffusione degli scopi sociali;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia reale, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
L'Associazione potrà inoltre:
- organizzare gemellaggi, collaborazioni e scambi culturali con comunità, anche estere, con enti e con istituzioni che abbiano fini similari e/o complementari ai suoi ed operanti nel campo culturale in genere, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività culturali e svolgendo le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, il tutto sempre rispettando e mantenendo la sua precipua identità ed autonomia;
- effettuare le operazioni mobiliari ed immobiliari, le operazioni di natura reale o personale ed ogni altra attività che risulti necessaria, strumentale ed utile per il perseguimento degli scopi di cui innanzi. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della legislazione presente e futura;
- beneficiare di tutte le agevolazioni, benefici ed i finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande nazionali, comunitarie ed internazionali, in materia di enti non profit che perseguono scopi di utilità sociale e di solidarietà.
L'Associazione svolgerà, inoltre, tutte le attività ritenute per loro natura accessorie, complementari e/o integrative a quelle istituzionali che, come tali, saranno svolte nel contesto delle stesse ed in stretta connessione con queste ultime.
In ogni caso, in ottemperanza all'art. 10, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. 460/97, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate come istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e/o integrative, e comunque in via non prevalente.
Le descritte attività potranno essere prestate anche in favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali, nonché di componenti delle comunità estere, nell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale che l'associazione si propone di assolvere.
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, è ispirata a principi di democraticità e di uguaglianza di diritti, garantisce pari opportunità tra uomo e donna, i diritti inviolabili della persona e bandisce ogni forma di discriminazione, nel rispetto della persona umana, sia nel suo momento individuale, sia nei suoi momenti sociali ed aggreganti, promuovendone lo sviluppo.
L'Associazione non ha scopi di lucro, nè diretto nè indiretto. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati totalmente ed obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
I servizi ed i beni prodotti dall'associazione, durante o al di fuori delle iniziative culturali ed umanitarie, verranno offerti ai terzi ed ai propri associati a titolo gratuito e senza alcun intento speculativo, salvo il mero rimborso delle spese di produzione e di distribuzione sostenute dall'organizzazione.
E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazioe, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o organizzazioni di promozione sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 5 - SOCI
Sono soci dell'Associazione coloro, cittadini italiani e stranieri, persone fisiche e giuridiche, che condividono gli scopi dell'Associazione e vengano ritenuti idonei al coloro perseguimento.
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.
Sono considerati fondatori tutti coloro che intervengono alla costituzione della associazione o, avendo ottenuto regolare iscrizione all'associazione, intervengano personalmente o per delega alla prima assemblea generale dell'associazione stessa.
Sono soci ordinari (fondatori ed aderenti) coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo, visto anche quanto statuito dal successivo art. 7. I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative.
Tutti, senza distinzione alcuna, possono aderire all'associazione, a condizione che ne condividano gli scopi ed i principi ed accettino il presente statuto e siano ammessi ai sensi dei regolamenti interni che regolano la vita dell'associazione.
L'ammissione dei soci aderenti avviene su domanda degli interessati indirizzata al Presidente del Comitato Direttivo.
Nella domanda di adesione l'aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve lo statuto ed i regolamenti dell'associazione. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Comitato Direttivo, con obbligo di motivazione in caso di diniego.
Contro il diniego, l'aspirante socio può appellarsi al Collegio dei Saggi.
In caso di ammissione, l'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.
Le quote associative, da versarsi entro il trentuno gennaio di ogni anno si riferiscono all’esercizio entrante.
Entro il trentuno dicembre di ogni anno il Comitato Direttivo stabilisce l’ammontare della quota associativa per l’anno successivo.
Su proposta del Comitato Direttivo, possono essere nominati dall’Assemblea soci onorari le personalità che per il loro prestigio e la funzione pubblica, politica, sociale e culturale diano prestigio all’Associazione. I soci onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa.
Sono soci sostenitori coloro che liberamente decidano di contribuire in maniera significativa alle attività dell’Associazione, versando una quota associativa non inferiore ad euro seicento (€ 600,00) annui.
L'associazione si vale principalmente dell'opera personale, volontaria, spontanea, libera e gratuita dei propri associati, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'attività prestata o dell'Ufficio.
L'attività del volontario non può essere retribuita neppure dai beneficiari.

Articolo 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
I soci hanno il diritto di essere informati delle attività dell’Associazione. Hanno il diritto di frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro e all’organizzazione di tutte le iniziative dell’Associazione.
I soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto a partecipare alle assemblee, hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali ed hanno diritto di voto, direttamente o per delega, laddove iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Hanno altresì diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione.
I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
L'Associazione è ispirata a principi di democraticità e di uguaglianza di diritti, garantisce pari opportunità tra uomo e donna, i diritti inviolabili della persona e bandisce ogni forma di discriminazione, nel rispetto della persona umana, sia nel suo momento individuale sia nei suoi momenti sociali ed aggreganti, promovendone lo sviluppo.

Articolo 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
La quota sociale non è trasferibile inter vivos nè per atto mortis causa e non può essere rivalutata.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per recesso dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione ed inviata presso la sede della stessa almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno; lo scioglimento del rapporto decorre dal mese successivo a quello del ricevimento dell'istanza;
b) per morosità e per indegnità (cioè per comportamenti contrari agli scopi, allo spirito e agli ideali dell'Associazione o lesivi della sua immagine). La morosità viene dichiarata dal Consiglio; la indegnità è sancita dall'Assemblea degli associati e viene comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata A.R.
Avverso la delibera di esclusione, il socio escluso potrà appellarsi al Collegio dei Saggi;
c) per la morte del socio.
I soci recedenti o esclusi, o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, così come gli eredi dei soci defunti, non avranno nulla a pretendere sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - ORGANI
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente ed il Vice-presidente, quest'ultimo ove nominato;
- il tesoriere;
- il presidente onorario, ove nominato;
- il comitato dei saggi;
- il segretario;
- il revisore o il collegio dei revisori dei conti, ove nominato o reso obbligatorio dal disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Il Comitato direttivo o il Presidente possono altresì delegare ad uno o più soci specifiche funzioni.
Tutte le cariche vengono assunte a titolo gratuito, salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio.

Articolo 9 - ASSEMBLEA
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, essa è costituita da tutti i soci.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno sette giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta (anche nella forma della e-mail) e pubblicazione sul sito web dell’Associazione, che i soci hanno l'onere di consultare.
La convocazione straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita quando sia presente in proprio o per delega almeno un quinto dei soci.
Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Comitato direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere il comitato dei saggi;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione.
L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando è presente il numero minimo di soci previsto dal codice civile e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima dei due terzi dei voti espressi.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e, inoltre, sul trasferimento della sede dell'associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.
Le funzioni di segretario dell'assemblea straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 10 - COMITATO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo, eletto dall'assemblea, e composto da tre (3) ad undici (11) membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti, che possono esprimersi con solo voto consultivo.
Il primo organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo, successivamente alla nomina ed alla determinazione del numero dei componenti provvede l'assemblea ordinaria.
Il Comitato, di norma, si riunisce, anche in via telematica, almeno una volta ogni tre mesi.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (anche in forma di e-mail) e mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad esso sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:
- nominare, ove lo ritenga, un segretario;
- predisporre le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall’assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente o dal Vice-presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- determinare eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l’oggetto sociale.
I membri del Comitato non riceveranno remunerazione alcuna in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrate.

Articolo 11 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del Comitato direttivo, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 18.
Il Comitato Direttivo può designare, tra i suoi membri, un Vice-Presidente.
Al Presidente spetta senza limiti la rappresentanza legale dell'associazione e la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio e dell’assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento giuridico e materiale o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del Comitato più anziano di età.

Articolo 12 - SEGRETARIO
Il Comitato Direttivo può nominare un segretario, anche non socio, che coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, coordina l’attività per il raggiungimento dei fini sociali, controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione.
Il Comitato Direttivo può nominare anche un tesoriere.

Articolo 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Al Revisore Contabile o al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati tra soggetti aventi i requisiti richiesti dalla legge ed avuto riguardo alle precipue competenze, spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'associazione.
Esso deve esaminare ed approvare preliminarmente il bilancio annuale, nonché redigere ed esporre all'assemblea la sua relazione al bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, potrà inoltre procedere, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Non possono essere revisori gli amministratori, i parenti ed affini di questi ultimi entro il terzo grado.
Il Revisore dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti -costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti- è eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti ed a scrutinio segreto, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
Il Revisore o il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Le prestazioni del Revisore e del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.

Articolo 14 - TESORIERE
Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità. Ha inoltre il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo annuale dell’Associazione, al controllo del versamento delle quote associative; deve riferire agli organi dell’Associazione, quando ne sia fatta richiesta, sull’andamento amministrativo.
Le funzioni di tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere svolte anche dal segretario.

Articolo 15 - PRESIDENTE ONORARIO
L’assemblea può nominare a maggioranza semplice un Presidente onorario, che partecipa senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
Il Presidente onorario, ove nominato, presiede il Comitato dei saggi, altrimenti presieduto dal componente più anziano.

Articolo 16 - COMITATO DEI SAGGI
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il comitato dei saggi, designato dall’Assemblea, è composto da un numero dispari di soci compreso tra tre a sette.
Il comitato dei saggi -e senza che ciò sia di ostacolo al ricorso alla Autorità Giudiziaria ordinaria- è ha il compito di dirimere le eventuali controversie fra Soci ed Associazione, e provvedere all'esame dei ricorsi di cui ai punti b) e c) del successivo articolo 17.
Contro la decisione del Comitato dei saggi ed in caso di qualunque altra controversia che insorgesse tra i soci, o fra essi e la associazione, o tra gli eredi dei soci e l'associazione, ovvero tra l'associazione e l'organo amministrativo o il liquidatore o il revisore contabile, o tra alcuni di essi, circa l'interpretazione e l'esecuzione dei patti sociali, ovvero tra i membri del Cominato Direttivo, e che verta su diritti disponibili relativi al rapporto sociale -con l'eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero- sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore.
L'arbitro sarà nominato entro trenta giorni dalla denuncia della controversia, da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Direttore dell'Istituto C.N.R. della sede di Avellino ovvero, nel caso in cui non provveda, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'associazione ha la sede legale, su ricorso anche di una sola parte contendente.
Il deliberato dell'arbitro -che agirà senza formalità di procedura e che giudicherà inappellabilmente seguendo i principi dell'equità, della difesa e del contraddittorio (ad eccezione di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5)- vincola tutti i soci e l'associazione e sarà definitivo, irrevocabile ed esecutivo.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 17 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I soci possono incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari:
-- richiamo verbale o scritto del Presidente;
-- sospensione da ogni attività sociale per un periodo di sei mesi;
-- esclusione dall'Associazione.
I provvedimenti di cui sopra sono presi dal Consiglio Direttivo; contro quelli di cui ai punti b) e c), è ammesso il ricorso al Comitato dei saggi salvo in caso di morosità sui quali decide il Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 18 - DURATA DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni ovvero di tre esercizi, a scelta del'organo che provvede alla nomina, e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 19 - RISORSE ECONOMICHE-PATRIMONIO
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi ordinari e straordinari degli associati, anche volontari;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi nazionali, comunitari ed internazionali finalizzati al sostegno sia dell'attività dell'associazione, sia di specifiche e documentate attività e progetti;
- donazioni, liberalità in genere e lasciti testamentari da destinare alle finalità istituzionali dell'associazione;
- introiti derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive esercitate nei confronti dei terzi, di tipo strettamente marginale, ausiliario e sussidiario, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo, compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.
I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal comitato direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal presidente.
I soci non possono in nessun modo chiedere la divisione del fondo comune durante la vita dell'associazione, né pretendere quote in caso di recesso, esclusione o in ogni altro caso di cessazione del rapporto associativo.
L'associazione è tenuta agli obblighi di conservazione della documentazione previsti dall'art. 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Articolo 20 - QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 21 - BILANCIO E RENDICONTO
Ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono la assemblea convocata per l'approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
L'esercizio sociale deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI
Durante la vita dell’associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o organizzazioni di promozione sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 23 - IMPIEGO DEGLI UTILI
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati totalmente ed obbligatoriamente per la realizzazione delle istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24 - DIPENDENTI
L’Associazione può assumere, con delibera del Comitato Direttivo, dipendenti per l’espletamento delle attività proprie o commissionate da terzi.
I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 25 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
L'organizzazione (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo debbono essere muniti (ai sensi di legge e di regolamento) di assicurazione contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 26 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione a fini di utilità sociale del patrimonio residuo, tenendo conto di quanto stabilito alla legge 7 dicembre 2000 n. 383. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione di promozione sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e comunque di utilità sociale.
E' in facoltà dell'assemblea deliberare di evitare la fase della liquidazione laddove dalle scritture contabili non risultino pendenze attive e/o passive nei confronti di terzi e non vi siano beni nel patrimonio sociale.

Articolo 27 - DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L’associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Articolo 28 - REGOLAMENTO
Con apposito Regolamento l’Assemblea dei soci provvederà a disciplinare l’attività dell’Associazione in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto.

Articolo 29 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Libro I, Titolo II, del codice civile, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (in materia di disciplina delle associazioni di promozione sociale), e rispettive successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato: Raffaele Coppola; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).